L’attività di rilevazione di immagini a fini promozionali-turistici-meteo attraverso la webcam scelta non permette di riconoscere alcun tratto somatico (così come prescritto dal Provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010- emesso dal Garante della privacy alla voce “4.5. Utilizzo di webcam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari” 4.5. Utilizzo di webcam o camera-on-line a scopi promozionali-turistici o pubblicitari)
Infine, la telecamera non assolve alcuna finalità di video sorveglianza né ha una risoluzione tale da permettere il riconoscimento dei volti delle persone eventualmente inquadrate e/o targhe degli autoveicoli.
Pagina aggiornata il 08/07/2024