Intervento di “Rigenerazione urbana Minturno Re-Life: i luoghi dello stare”: istituzione del divieto di sosta con rimozione veicolare H24 e divieto di transito
Dettagli della notizia
Per attività di cantiere: Ordinanza n. 93 del 26/03/2026
26 Marzo 2026
Descrizione
PREMESSO che l’Impresa Steelconcrete Consorzio Stabile, con sede in Via Adriano Garbini, 15 – 37135 Verona, C.F. e P.IVA 04231680234, con nota Prot. CO497/26/108/AC/sc del 26 marzo 2026, ha presentato richiesta di emissione di ordinanza per l’occupazione dell’area identificata in progetto come “Area d’intervento Ambito n. 2”, al fine di realizzare le attività lavorative previste in appalto nell’ambito dell’intervento di “rigenerazione urbana Minturno RE-Life: I Luoghi dello Stare”;
VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, relativo al “Piano di rifunzionalizzazione di aree urbane dismesse e degradate”;
VISTO lo stralcio planimetrico dell’area da occupare, allegato alla richiesta della ditta esecutrice, dal quale si evincono l’identificazione dell’area d’intervento e la futura area di cantiere, con indicazione della recinzione di cantiere, dell’ingresso cantiere e dei passaggi pedonali;
VISTO il Decreto del Comandante della Polizia Locale n. 20;
VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare gli artt. 5, 6, 7 e 21;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e successive modificazioni e integrazioni;
VISTO il D.M. 10 luglio 2002 “Disposizioni e schema di disciplinare tecnico per le operazioni di cantiere su strade in presenza di traffico”;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e successive modificazioni e integrazioni;
RITENUTO necessario adottare i provvedimenti di regolamentazione della circolazione stradale e di occupazione dell’area di cantiere al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori e degli utenti della strada, nonché l’ordinato svolgimento dei lavori;
CONSIDERATO che l’intervento riveste carattere di pubblica utilità in quanto inserito nel PNRR e finalizzato alla rigenerazione urbana del territorio comunale;
RITENUTO di dover provvedere in merito;
O R D I N A
- A decorrere dal giorno 30 marzo 2026 e fino alla conclusione dei lavori, è autorizzata l’occupazione dell’area identificata in progetto come “Area d’intervento Ambito n. 2”, come da stralcio planimetrico allegato alla richiesta della ditta Steelconcrete Consorzio Stabile, per la realizzazione delle attività lavorative previste in appalto nell’ambito dell’intervento di “rigenerazione urbana Minturno RE-Life: I Luoghi dello Stare” – PNRR M5C2 Investimento 2.1.
- È istituito, per l’intera durata dei lavori e con validità permanente (h24), il DIVIETO DI SOSTA con rimozione forzata (ai sensi dell’art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992) su ambo i lati e per l’intera estensione dell’area interessata dal cantiere, come individuata nello stralcio planimetrico allegato. I veicoli trovati in sosta in violazione del presente divieto saranno rimossi ai sensi dell’art. 159 del D.Lgs. n. 285/1992, con spese a carico dei trasgressori.
- È istituito, per l’intera durata dei lavori e con validità permanente (h24), il DIVIETO DI TRANSITO veicolare e pedonale nell’area di cantiere, ad eccezione dei mezzi d’opera e dei veicoli al servizio del cantiere debitamente autorizzati dall’impresa esecutrice. Il transito dei mezzi d’opera dovrà avvenire a velocità ridotta e con l’ausilio di movieri ove necessario, nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti.
- L’area di cantiere dovrà essere delimitata mediante idonea recinzione, conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza dei cantieri stradali e come indicato nello stralcio planimetrico allegato alla richiesta.
- Dovranno essere garantiti i passaggi pedonali in condizioni di sicurezza, come indicato nella planimetria di cantiere allegata alla richiesta, nel rispetto delle esigenze di accessibilità e di mobilità dei cittadini.
- La segnaletica stradale di cantiere, ivi compresa quella relativa ai divieti di sosta e di transito di cui ai precedenti articoli 2 e 3, dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 10 luglio 2002 e dal Codice della Strada, e dovrà essere installata a cura e spese dell’impresa esecutrice almeno 48 ore prima dell’inizio dei lavori e mantenuta in perfetto stato di efficienza per tutta la durata degli stessi.
- L’impresa esecutrice è tenuta a ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori, rimuovendo ogni opera provvisionale e la relativa segnaletica.
- L’impresa esecutrice è responsabile di ogni danno a persone o cose derivante dall’esecuzione dei lavori e dall’occupazione dell’area, sollevando il Comune di Minturno da ogni responsabilità al riguardo.
- I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 6, 7 e 21 del D.Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni.
- La presente ordinanza sarà resa nota mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune di Minturno e mediante apposita segnaletica sul posto.
Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza dello stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.