Chiusura temporanea al traffico veicolare e divieto di sosta su ambo i lati in via Simonelli
Dettagli della notizia
Altezza sottopasso FF.SS: lavori di sostituzione rete gas metano interrata, dal 2 marzo al 6 marzo 2026 ore 8:00 - 17:00
28 Febbraio 2026
Descrizione
VISTA la richiesta della società ITALGAS RETI S.p.A. (sede legale in Via Carlo Bo n. 11 – 20143 Milano, C.F./P.IVA 00489490011), a firma del Responsabile Polo Lazio Sud – Unità Tecnica Latina, sig. Salvatore Ferro, trasmessa a mezzo PEC in data 25/02/2026 e acquisita al protocollo generale dell’Ente al n. 8374 del 27/02/2026, con la quale si chiede l’adozione di apposita ordinanza per la chiusura temporanea al traffico veicolare ed il divieto di sosta su ambo i lati in Via Simonelli, all’altezza del sottopasso FF.SS., per l’esecuzione dei lavori di sostituzione rete gas metano interrata (Pratica IG75683711), durante l’orario lavorativo dalle ore 08:00 alle ore 17:00, a decorrere dal giorno 02/03/2026 e fino al completamento delle opere, con termine previsto entro il 06/03/2026;
VISTA l’Autorizzazione n. 2/2026 rilasciata dal Servizio N. 5 – Cure e Sviluppo del Territorio del Comune di Minturno in data 24/02/2026 (prot. n. 7933/2026), ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i., con la quale si autorizza la società ITALGAS RETI S.p.A. (già Italgas S.p.A.) ad effettuare i lavori di scavo lungo Via Simonelli per la posa di una tubazione in acciaio del DN 150 per un totale di ml. 40,50, di cui ml. 29,00 all’interno di un tubo camicia in acciaio del diametro DN 250 (tratto in attraversamento sottopasso FF.SS.), come da relazione tecnica ed elaborati grafici allegati alla richiesta;
RILEVATO che la predetta Autorizzazione n. 2/2026 prescrive espressamente, tra le condizioni, che qualora si renda necessaria la chiusura della strada interessata dai lavori, o particolari limitazioni alla circolazione stradale, sarà cura del soggetto istante richiedere l’emissione di apposita ordinanza all’Ufficio Polizia Locale con un minimo di 10 giorni lavorativi d’anticipo;
VISTO il Nulla Osta rilasciato da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) – Vice Direzione Generale Operation – Direzione Operativa Infrastrutture Territoriale Napoli – S.O. Ingegneria, per la regolarizzazione dell’attraversamento inferiore con metanodotto al Km 140+408 della Linea DD Roma-Napoli, rilasciato in data 10/06/2024 con prot. RFI-VDO-DOIT.NA.ING/A0011/ - P/2024/0006275, e la successiva proroga dell’11/03/2025, prot. RFI-VDO-DOIT.NA.ING/A0011/ - P/2025/0002703, a firma dell’Ing. Fabio Migliaccio;
VISTO il Parere Archeologico Favorevole con prescrizioni rilasciato ai sensi dell’art. 41, c. 4 e dell’Allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023 dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Frosinone e Latina, rif. MIC_SABAP-LAZIO|21/11/2025|0012917-P, trasmesso da Italgas Reti in data 25/11/2025 (prot. comunale n. 49116/2025);
VISTA la fideiussione bancaria n. 0947000000119365 dell’importo di € 10.000,00 emessa dalla Banca Nazionale del Lavoro S.p.A. (BNL) in data 09/09/2025 a favore del Comune di Minturno a garanzia della corretta esecuzione dei lavori di scavo e ripristino;
RICHIAMATO il “Regolamento per l’esecuzione dei lavori di scavo e ripristino sul suolo pubblico o di uso pubblico” approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Minturno n. 24 del 27/03/2025;
PRESO ATTO che la società richiedente ha allegato alla propria istanza una planimetria con la individuazione dei percorsi alternativi alla circolazione veicolare durante il periodo di chiusura della strada, nello specifico: percorso alternativo per autoveicoli da Via San Cataldo e Via Figura, e percorso alternativo per autobus da Via Rinchiusa;
PRESO ATTO che la società richiedente garantisce: (a) che al termine dell’orario lavorativo giornaliero la strada verrà riaperta assicurando la completa fruibilità; (b) la viabilità sui tratti stradali non direttamente interessati dai lavori; (c) l’accesso ai residenti;
VISTO il D.Lgs. 30/04/1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e s.m.i., ed in particolare:
– l’art. 5, comma 3, che attribuisce al Sindaco la competenza ad adottare i provvedimenti per la regolamentazione della circolazione nelle strade comunali;
– l’art. 6, comma 1, che consente, per esigenze di carattere tecnico o di sicurezza pubblica, di sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse;
– l’art. 6, comma 4, lett. f), che prevede il potere di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente;
– l’art. 7, comma 1, che attribuisce al Sindaco, con ordinanza, il potere di adottare provvedimenti in materia di regolamentazione della circolazione sulle strade comunali;
VISTO il D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada) e s.m.i., ed in particolare l’art. 30, comma 2, che prescrive l’obbligo di posizionamento della segnaletica stradale con almeno 48 ore di anticipo rispetto all’inizio dei lavori;
VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 10/07/2002 (“Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo”), ed in particolare gli schemi relativi alla chiusura della strada e alla deviazione del traffico su percorso alternativo;
VISTA la delega conferita dal Sindaco del Comune di Minturno al Comandante della Polizia Locale per l’adozione delle ordinanze di cui agli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 285/1992;
VISTO il Decreto del Sindaco n. 54 del 30/12/2025 con il quale è stato conferito al Dott. Alessandro VALERIO l’incarico di Responsabile del Servizio N. 7 – Polizia Locale (Polizia Locale – Protezione Civile – Personale – Messi Comunali – Trasporto Pubblico Locale – Contenzioso – Sanzioni Amministrative), fino al 28/02/2026;
RAVVISATA la necessità di provvedere e la propria competenza in merito;
ORDINA DALLE ORE 08:00 ALLE ORE 17:00, DAL GIORNO 02/03/2026 AL GIORNO 06/03/2026:
1. La CHIUSURA TEMPORANEA AL TRAFFICO VEICOLARE di VIA SIMONELLI, nel tratto all’altezza del sottopasso della linea ferroviaria FF.SS., interessato dai lavori di sostituzione rete gas metano interrata (Pratica IG75683711), eseguiti dalla società ITALGAS RETI S.p.A. in forza dell’Autorizzazione n. 2/2026 del 24/02/2026;
2. L’istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBO I LATI della medesima Via Simonelli, nel tratto interessato dai lavori e per un congruo tratto a monte e a valle dell’area di cantiere, per tutta la durata delle lavorazioni;
3. Il traffico veicolare deviato dal tratto di Via Simonelli oggetto di chiusura dovrà seguire i seguenti PERCORSI ALTERNATIVI:
a) Autoveicoli: percorso alternativo attraverso Via San Cataldo e Via Figura, come da planimetria allegata alla richiesta;
b) Autobus: percorso alternativo attraverso Via Rinchiusa, come da planimetria allegata alla richiesta;
4. Sarà cura e onere esclusivo della società ITALGAS RETI S.p.A. provvedere, a propria cura e spese, all’installazione e alla manutenzione di tutta la segnaletica stradale temporanea prevista sulle aree stradali interessate, in conformità al D.M. 10/07/2002 e al D.Lgs. 285/1992, ivi inclusi: segnali di preavviso di chiusura della strada, segnali di direzione obbligatoria, segnali di percorso alternativo, segnali di fine prescrizione, barriere di chiusura, delineatori, lampade di segnalazione notturna, ed ogni altro apprestamento necessario per garantire la sicurezza della circolazione lungo i percorsi alternativi e nelle intersezioni interessate dalla deviazione del traffico. La segnaletica dovrà essere posizionata al più presto prima dell’inizio dei lavori, come prescritto dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. 495/1992 e dall’art. 6, comma 4, lett. f), del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.;
5. L’area di cantiere dovrà essere chiaramente delimitata e segnalata con barriere, recinzioni, coni, delineatori flessibili e ogni altro dispositivo previsto dal D.M. 10/07/2002, in modo da garantire la sicurezza dei pedoni e degli utenti della strada. In particolare, dovranno essere posizionate idonee barriere di testata e longitudinali a delimitazione dell’area di scavo, nonché apposita segnaletica luminosa notturna (lampade a luce gialla lampeggiante) per segnalare la presenza del cantiere anche nelle ore serali e notturne, quando la strada non è oggetto di chiusura ma potrebbe presentare residui della lavorazione;
6. Dovrà essere esposto un cartello di cantiere indicante: le date di inizio e fine lavori, la descrizione sommaria dei lavori, il Committente (ITALGAS RETI S.p.A.), l’impresa affidataria dei lavori, il Direttore dei Lavori, ed altre eventuali figure tecniche con indicazione di un recapito telefonico da poter eventualmente contattare, il tutto in conformità a quanto prescritto dall’Autorizzazione n. 2/2026;
7. Dovrà essere garantito in ogni momento l’accesso ai residenti ed alle proprietà private prospicienti il tratto di strada interessato dai lavori, anche attraverso percorsi pedonali protetti e adeguatamente segnalati. Dovrà altresì essere garantito l’accesso ai mezzi di soccorso e di emergenza;
8. Al termine di ogni giornata lavorativa, e comunque entro le ore 17:00, la società ITALGAS RETI S.p.A. dovrà provvedere alla riapertura della strada garantendo la completa fruibilità del tratto interessato, provvedendo alla messa in sicurezza degli scavi con piastre metalliche o altro sistema idoneo e alla rimozione di ogni ostacolo alla circolazione;
9. La società richiedente dovrà comunicare al Comando di Polizia Locale, a mezzo PEC all’indirizzo polizialocale.minturno@legalmail.it, la data e l’ora di installazione della segnaletica stradale regolamentare, tramite propria autocertificazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, cui seguirà eventuale controllo da parte del personale della Polizia Locale;
10. In difetto di certezza sulla data e sull’ora di installazione della segnaletica mobile, per motivi non attribuibili al Comando di Polizia Locale, non sarà possibile procedere all’applicazione delle sanzioni previste per legge nei confronti dei trasgressori della presente ordinanza;
11. Con l’attivazione della presente ordinanza, la società richiedente ITALGAS RETI S.p.A. e/o il responsabile dei lavori è individuato quale unico responsabile per eventuali danni a persone o cose derivanti dall’esecuzione dei lavori, dalla predisposizione della segnaletica e dalla gestione della viabilità alternativa, sollevando l’Ente ed i propri dipendenti e funzionari da qualsiasi responsabilità, anche in sede giudiziaria;
12. Qualora i lavori si protraggano oltre il giorno 06/03/2026 o qualora si rendano necessarie ulteriori modifiche al sistema di circolazione non contemplate dalla presente ordinanza, la società richiedente dovrà presentare nuova istanza al Comando di Polizia Locale per l’adozione dei provvedimenti conseguenti, con un preavviso minimo di 10 giorni lavorativi;
13. Al completamento dei lavori, la società ITALGAS RETI S.p.A. dovrà provvedere al completo ripristino della sede stradale secondo le modalità e le caratteristiche dimensionali previste dal Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 27/03/2025, nonché alla rimozione di tutta la segnaletica temporanea;
14. Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i. faranno osservare la presente ordinanza.
DISPONE
La Polizia Locale, nonché le altre Forze dell’Ordine aventi competenza in materia di polizia stradale ai sensi degli artt. 11 e 12 del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i., sono incaricate della vigilanza sulla corretta esecuzione della presente ordinanza e dell’applicazione delle sanzioni previste dalla legge nei confronti dei trasgressori.
La presente ordinanza verrà resa nota mediante apposizione della prescritta segnaletica a cura e spese della società ITALGAS RETI S.p.A. e pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Minturno.
I trasgressori della presente ordinanza saranno puniti ai sensi degli artt. 6, comma 12, e 7, comma 13, del D.Lgs. 285/1992 e s.m.i.
Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione di Latina, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione o notificazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data.
Il Responsabile del Servizio
VALERIO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426
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