Istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata e la sospensione momentanea della circolazione veicolare e pedonale in via Porto Scauritano e località Scogliera Monte d’Oro (Scauri)
Dettagli della notizia
Per lo svolgimento dei lavori demaniali, dalle ore 02:00 del 16 maggio 2026 e fino al termine dei lavori ai sensi dell'art. 1161 del Codice della Navigazione
12 Maggio 2026
Descrizione
VISTA la nota assunta al Prot. Gen. dell’Ente Nr. presentata dalla Coop. P.O.D.A. arl – via Appia n. 733 – 04028 Scauri di Minturno (LT), con la quale si chiede l’istituzione del DIVIETO DI SOSTA E SOSPENSIONE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA PORTO SCAURITANO – tra il lungomare Nazario Sauro e la scogliera in località Monte d’Oro – dalle ore 02:00 del 16/05/2026 e sino a termine lavori di posizionamento pontili di galleggiamento;
RITENUTO
- che, per poter consentire alla predetta ditta lo svolgimento dei lavori demaniali, così come autorizzato, in assoluta sicurezza e procurare minori disagi alla circolazione stradale, è necessario disporre delle modifiche all’attuale sistema di circolazione veicolare e pedonale;
- necessario ed indispensabile istituire alcuni divieti e altre limitazioni della circolazione onde permettere il regolare e sicuro svolgimento dei lavori da eseguirsi, nonché a tutela della pubblica e privata incolumità;
VISTO il Decreto del Sindaco N°26 del 23.04.2026 di conferimento al sottoscritto dott. Alessandro Valerio l’incarico di Responsabile del Servizio N. 7 – Polizia Locale (polizia stradale, polizia commerciale, polizia amministrativa e giudiziaria, polizia edilizia ed ambientale, attività di educazione stradale, cura e benessere degli animali, ufficio messi comunali, trasporto pubblico locale, parco auto, sanzioni amministrative, passi carrabili, contrassegni disabili), fino al 30 settembre 2026;
VISTO l’art.5 c.3, l’art.7 c.1 del D.Lgs. n. 285/1992 e il relativo regolamento di esecuzione – D.P.R. n. 495/1992;
VISTO l’art. 1161 del Codice della Navigazione – R.D. 327/1942 - che recita: “Chiunque arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o aeronautico o delle zone portuali della navigazione interna, ne impedisce l’uso pubblico o vi fa innovazioni non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui è assoggettata la proprietà privata nelle zone prossime al demanio marittimo od agli aeroporti, è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516,00, sempre che il fatto non costituisca un più grave reato. Se l’occupazione di cui al primo comma è effettuata con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 103,00 a euro 619,00; in tal caso si può procedere alla immediata rimozione forzata del veicolo in deroga alla procedura di cui all’articolo 54.”
RAVVISATA la necessità di provvedere e la propria competenza in merito;
ordina
- l’Istituzione del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA in via Porto Scauritano – ambo i lati – dalle ore 02.00 di Sabato 16 maggio 2026 e sino a termine lavorazioni;
- L’Istituzione del DIVIETO DI CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE in via Porto Scauritano e sul tratto demaniale compreso tra il lido l’Approdo e la scogliera in località Monte d’Oro dalle ore 02:00 di Sabato 16 maggio 2026 e sino a termine lavorazioni;
- Sono esclusi dai divieti i mezzi e i pedoni afferenti alla cooperativa P.O.D.A. ARL impiegati per le lavorazioni richieste, previo rispetto delle normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- Sarà cura della Coop. P.O.D.A. ARL – via Appia, 733 – Scauri di Minturno – c.f./p.iva 01363020593 - provvedere a installare la segnaletica prevista sulle aree sopra descritte;
- Con l’attivazione della presente Ordinanza, il richiedente e/o il responsabile dell’impresa esecutrice dei lavori citati in premessa è indicato come unico responsabile per eventuali danni a persone o cose, sollevando l’Ente ed i propri funzionari da qualsiasi controversia, anche giudiziaria.
- Gli Ufficiali, gli Agenti della Forza Pubblica e gli Organi della Polizia Stradale di cui all’art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30/04/1992, nonché la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera - faranno osservare la presente ordinanza.
- Ulteriori modifiche al sistema di circolazione che dovessero apportarsi e non previste dalla presente ordinanza, saranno predisposte all’occorrenza dal responsabile dei servizi della Polizia Locale.
DISPONE
- La Polizia Locale nonché le altre Forze dell’Ordine aventi competenza di Polizia Stradale ex artt. 11 e 12 del d. lgs. N. 285/1992 e s.m.i., oltre a personale della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera - sono autorizzati, se presenti sul posto, a derogare alla presente Ordinanza qualora vi siano esigenze di interesse pubblico o qualora le dimensioni strutturali delle varie intersezioni consentano di fornire agli utenti della strada diverse disposizioni, sempre con il fine ultimo del giusto equilibrio tra il diritto alla libera circolazione, il diritto alla libera imprenditoria commerciale, il diritto del privato all’esecuzione dell’intervento autorizzato costituente interesse legittimo e/o diritto soggettivo e la tutela della pubblica e privata incolumità;
- Che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante l’apposizione dei prescritti segnali stradali.
- Che del presente provvedimento sia data la più ampia forma di pubblicità alla cittadinanza attraverso la pubblicazione all’albo pretorio online.
- Di inviare copia della presente al richiedente, alla Stazione Carabinieri di Minturno, al Commissariato di P.S. Formia, alla Polizia Stradale – Distaccamento di Formia, al Comando Prov.le VV.F. di Latina, Asl Ares 118 Latina, alla Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Gaeta e alla Delegazione di Spiaggia di Scauri mezzi di trasporto pubblico, per debita notizia e per quanto di competenza.
AVVISANO
- Il Servizio di Polizia Locale inizia non prima delle ore 07.30, nonostante la validità dell’ordinanza sia differente, pertanto eventuali richieste di intervento per il rispetto dell’ordinanza, previa apposizione di adeguata segnaletica come sopra detto, non potrà avvenire prima di tale orario, fatte salve più urgenti priorità.
AVVERTE
La violazione alle norme di cui trattasi sarà punita ai sensi dell’art. 1161 del Codice della Navigazione – R.D. 327/1942, fatte salve e più gravi responsabilità penali, ovvero, quando non applicabile il predetto, sarà punita ai sensi dell’art vigente Codice della Strada – D.Lgs. 30.04.1992 nr. 285
È incaricato della vigilanza sull’esecuzione della presente ordinanza il personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del C.d.S., la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera e chiunque sia tenuto ad osservarla e farla osservare.
A norma dell’art. 3 comma 4, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al T.A.R. LAZIO ovvero entro 120 giorni è possibile proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.
A norma dell’art. 8 della stessa Legge 241/1990, si rende noto che il responsabile del procedimento è il Responsabile della Polizia Locale dott. Alessandro VALERIO – domicilio digitale: polizialocale.minturno@legalmail.it
| Il Responsabile del Servizio | |
| VALERIO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426 |