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ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA PERMANENTE 0–24 IN VIA DEI FOSSI, LATO DESTRO DIREZIONE MINTURNO CENTRO, E CONFERMA DELL’AREA DI SOSTA RISERVATA AI RESIDENTI – ORDINANZA PERMANENTE EX ARTT. 5, 6 E 7 DEL D.LGS. 285/1992

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Ordinanza n. 295 del 7 agosto 2026

Data:

07 Agosto 2026

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Descrizione

PREMESSO CHE il Comando di Polizia Locale, nell'ambito dell'attività istituzionale di vigilanza sulla circolazione stradale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 285/1992, ha condotto nel corso della primavera 2026 una ricognizione dello stato della segnaletica stradale verticale sul territorio comunale, in vista dell'incremento dei flussi veicolari e pedonali connesso alla stagione balneare;

CHE all'esito di tale ricognizione, corredata da rilievi fotografici e da sopralluoghi eseguiti dal personale del Corpo, sono state individuate le situazioni di criticità per la sicurezza della circolazione meglio descritte nel prosieguo;

CHE con nota trasmessa a mezzo posta elettronica in data 09/06/2026 il Comando ha conseguentemente ordinato alla ditta affidataria la fornitura e la posa in opera della segnaletica verticale occorrente, giusto preventivo della ditta CAR S.r.l., con sede in Sperlonga (LT) alla Via Fiorelle n. 158, P.IVA 02745300596, del 11/06/2026, nell'ambito dell'affidamento di cui al CIG BB5AD8611E;

RILEVATO CHE Via dei Fossi, arteria di collegamento tra la viabilità di valle ed il centro storico del capoluogo, presenta, nel tratto in salita in direzione Minturno centro a partire dalla prima curva, sezione stradale di larghezza limitata, andamento planoaltimetrico curvilineo e in pendenza, nonché delimitazione laterale mediante barriera di sicurezza;

CHE la sosta dei veicoli lungo il margine destro della carreggiata, secondo il senso di marcia in direzione Minturno centro, riduce sensibilmente la sezione utile al transito, comprime la visuale libera in corrispondenza delle curve e costringe i veicoli in transito ad invadere la corsia opposta, con concreto pericolo di collisione frontale;

CHE il fenomeno assume particolare gravità in relazione al transito dei mezzi di soccorso, dei mezzi antincendio, dei mezzi del trasporto pubblico locale e dei mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti, per i quali la riduzione della sezione stradale può risultare preclusiva del transito;

CONSIDERATO CHE nel medesimo asse stradale, a valle del tratto in argomento, insiste un'area di sosta riservata ai residenti, la cui delimitazione deve risultare univocamente percepibile dall'utenza mediante corretta apposizione dei pannelli integrativi di inizio e fine prescrizione;

RILEVATO CHE il pannello integrativo apposto in corrispondenza del limite dell'area di sosta riservata ai residenti riportava indicazione di "FINE" prescrizione in luogo di quella di "INIZIO", in contrasto con l'effettivo senso di percorrenza della strada, e che si è pertanto reso necessario procedere alla relativa rettifica;

RITENUTO che il provvedimento risulti proporzionato e non eccedente rispetto al fine perseguito, essendo circoscritto ad un solo lato della carreggiata e ad un tratto puntualmente delimitato, e non incidendo sull'area di sosta riservata ai residenti;

DATO ATTO CHE la segnaletica verticale di cui al presente provvedimento è stata materialmente installata in opera dalla ditta affidataria, in conformità alle prescrizioni degli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 285/1992, del Titolo II del D.P.R. 495/1992 e del Disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/03/1995, e che dalla data della relativa posa in opera sono decorse oltre 48 (quarantotto) ore;

CHE risulta pertanto integralmente assicurata, in favore degli utenti della strada, la preventiva e piena conoscibilità delle prescrizioni imposte, secondo il principio per cui i provvedimenti di regolazione della circolazione sono resi noti al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, comma 3, e art. 6, comma 4, del D.Lgs. 285/1992);

RITENUTO necessario, per le suesposte ragioni, formalizzare con il presente atto la disciplina della circolazione già resa nota mediante la segnaletica installata, così assicurandone il pieno e legittimo presidio sanzionatorio;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, gli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 21, 37, 38, 39, 40, 41 e 45;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, gli artt. 74, 77 e ss. in materia di segnaletica verticale;

VISTO il Disciplinare tecnico sulle modalità di posa in opera della segnaletica stradale approvato con D.M. 31 marzo 1995;

VISTA la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e sui criteri di installazione e manutenzione;

VISTI gli artt. 157, 158 e 159 del D.Lgs. 285/1992 in materia di fermata, sosta e rimozione dei veicoli;

VISTO l'art. 120 del D.P.R. 495/1992, relativo al segnale di divieto di sosta ed ai relativi pannelli integrativi di inizio, continuazione e fine prescrizione;

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. a) e d), del D.Lgs. 285/1992;

VISTO l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 285/1992, il quale attribuisce ai Comuni, nei centri abitati, il potere di adottare con ordinanza i provvedimenti di disciplina della circolazione, e l'art. 6, comma 4, lett. b), del medesimo decreto, che consente di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente per ciascuna strada o tratto di essa;

DATO ATTO che le strade interessate dal presente provvedimento ricadono all'interno del centro abitato del Comune di Minturno, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, e che il Comune conta popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza dirigenziale all'adozione degli atti di gestione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 marzo 1986, n. 65;

VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 23/04/2026, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio n. 7 – Corpo di Polizia Locale;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e del vigente Codice di comportamento;

 

O R D I N A

Art. 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, è istituito in via permanente il DIVIETO DI SOSTA 0–24 in Via dei Fossi, capoluogo, sul lato destro secondo il senso di marcia in direzione Minturno centro, nel tratto compreso tra la prima curva e l'inizio dell'area di sosta riservata ai residenti, per l'esatta estensione individuata dalla segnaletica verticale installata e dai relativi pannelli integrativi di "INIZIO", "CONTINUAZIONE" e "FINE" prescrizione.

Art. 2 – È confermata l'area di sosta riservata ai veicoli dei residenti posta a valle del tratto di cui all'art. 1, sul medesimo lato; si dà atto che il pannello integrativo posto in corrispondenza del relativo limite è stato rettificato, mediante sostituzione dell'indicazione di "FINE" prescrizione con quella di "INIZIO" prescrizione, in coerenza con il senso di percorrenza della strada in direzione Minturno centro.

Art. 3 – Il divieto di cui all'art. 1 è permanente, opera per l'intero arco delle 24 ore in tutti i giorni dell'anno, feriali e festivi, e si applica a tutte le categorie di veicoli, fatte salve le deroghe previste dal Codice della Strada in favore dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e soccorso in servizio di emergenza, nonché dei veicoli al servizio di persone invalide munite di contrassegno di cui all'art. 381 del D.P.R. 495/1992 nei limiti in cui la sosta non costituisca intralcio alla circolazione.

Art. 4 – La prescrizione di cui all'art. 1 è resa nota mediante il segnale di divieto di sosta di cui alla fig. II.74 dell'art. 120 del D.P.R. 495/1992, di forma circolare, diametro cm 60, con pellicola rifrangente di classe 1, corredato dai pannelli integrativi di inizio (fig. II.42), continuazione (fig. II.43) e fine (fig. II.44) prescrizione, di dimensioni cm 15x35, installati su pali di sostegno del diametro di mm 60.

Art. 5 – Le violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi dell'art. 158 del D.Lgs. 285/1992; nei casi previsti dall'art. 159 del medesimo decreto si procede altresì alla rimozione forzata del veicolo, con spese a carico del trasgressore e/o del proprietario, in solido tra loro.

Art. 6 – La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha efficacia permanente sino a diverso e successivo provvedimento, essendo la prescritta segnaletica verticale già installata in opera da oltre 48 ore e, quindi, pienamente conoscibile da parte degli utenti della strada.

Art. 7 – Sono revocate e/o modificate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente provvedimento, limitatamente al tratto di cui all'art. 1.

 

D I S P O N E

 La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Minturno e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, nonché la trasmissione dello stesso:

– a tutto il personale del Corpo di Polizia Locale, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;

– al Commissariato di P.S. di Formia;

– alla Stazione Carabinieri di Minturno ed alla Stazione Carabinieri di Scauri;

– al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Formia;

– all'A.R.E.S. 118 – Postazione territoriale;

– alla ditta CAR S.r.l., con sede in Sperlonga (LT), quale esecutrice della posa in opera della segnaletica.

 

 Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

 

A V V E R T E

 Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

– ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992, in relazione alla collocazione ed alla apposizione della segnaletica;

– ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 104/2010;

– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

 Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio n. 7.

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026, 10:51

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