Regione Lazio

Contenuti in evidenza

Istituzione del divieto permanente di sosta con rimozione coatta, valido 0-24 ore, su ambo i lati della carreggiata in piazza Roma (Centro storico di Minturno)

Dettagli della notizia

Nel tratto compreso tra il civico n. 27 e l'intersezione con corso Vittorio Emanuele

Data:

15 Maggio 2026

Tempo di lettura:

Descrizione

PREMESSO CHE

Piazza Roma costituisce uno dei poli nevralgici del centro storico di Minturno capoluogo, principale asse di attraversamento dell'abitato collinare, e si caratterizza per impianto urbanistico di matrice medioevale, sede stradale a pavimentazione storica in basolato/sanpietrini, sezione trasversale della carreggiata estremamente ridotta e parzialmente irregolare, presenza di edifici di interesse storico-architettonico e tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;

il tratto oggetto del presente provvedimento — ricompreso fra il civico n. 27 di Piazza Roma e l'intersezione con Corso Vittorio Emanuele — presenta carreggiata di larghezza contenuta, geometria curvilinea con visibilità reciproca limitata ai conducenti dei veicoli in transito ed elevati flussi pedonali alimentati dalle numerose attività commerciali, di somministrazione, ricettive e di servizio insistenti sulla piazza e sulle vie limitrofe, nonché dal transito di residenti, turisti e fedeli diretti alle adiacenti emergenze storico-religiose del centro antico;

il medesimo tratto rappresenta percorso obbligato di accesso e di sgombero del centro storico per i mezzi di soccorso sanitario (118), per le squadre del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per i veicoli delle Forze dell'Ordine, nonché per i mezzi adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, al servizio postale, ai trasporti tecnologici e alle attività di manutenzione del patrimonio pubblico, sicché ogni occupazione anche parziale della sede stradale a fini di sosta è oggettivamente idonea a compromettere la tempestività degli interventi di pubblica utilità ed urgenza;

la zona è interessata, con cadenza periodica e in occasioni di particolare afflusso, dallo svolgimento di processioni religiose, manifestazioni civili, eventi culturali e ricorrenze patronali che richiedono la piena disponibilità della sede stradale e ne presuppongono la costante percorribilità;

questo Comando ha riscontrato la sistematica occupazione abusiva e disordinata della carreggiata nel predetto tratto da parte di veicoli in sosta, con conseguente intralcio alla circolazione veicolare e pedonale, restringimenti della carreggiata utile al di sotto dei minimi funzionali, e ricorrenti episodi di doppia fila e di sosta in corrispondenza di accessi, intersezioni e curve;

CONSIDERATO CHE

ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, la sicurezza delle persone nella circolazione stradale rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato e dagli Enti locali, da realizzarsi anche attraverso misure conformative dell'uso della sede stradale;

ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. a), b) ed i) del medesimo D.Lgs. n. 285/1992, nei centri abitati i Comuni possono, con ordinanza del competente Dirigente o Responsabile di Servizio, adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4, ivi compresi l'istituzione del divieto di sosta e l'adozione di misure idonee a tutelare il patrimonio stradale, l'incolumità delle persone e la fluidità della circolazione, nonché a tutelare il patrimonio ambientale e culturale, anche con divieti differenziati per le diverse categorie di utenti e nelle aree di particolare rilevanza urbanistica;

l'istituzione del divieto di sosta con rimozione, valido 0–24, costituisce nella fattispecie misura proporzionata, adeguata e necessaria al perseguimento delle finalità di sicurezza stradale, tutela dell'incolumità pubblica, garanzia dell'accessibilità dei mezzi di soccorso e di servizio pubblico, nonché di tutela del decoro urbano e del contesto storico-monumentale, non essendo praticabili misure meno restrittive idonee a conseguire il medesimo risultato;

la rimozione coatta, prevista quale misura accessoria, risulta indispensabile in ragione della oggettiva e immediata pericolosità della sosta nel tratto interessato — sia sotto il profilo della sicurezza della circolazione, sia sotto quello del pregiudizio ai pubblici servizi — e si fonda sui presupposti di cui all'art. 159, comma 1, lett. b) e d), del D.Lgs. n. 285/1992;

RITENUTO

per le ragioni di pubblico interesse esposte in narrativa, di dover provvedere all'istituzione del divieto permanente di sosta con rimozione coatta, valido nell'intero arco delle ventiquattro ore (0–24), su ambo i lati della carreggiata, nel tratto di Piazza Roma compreso fra il civico n. 27 e l'intersezione con Corso Vittorio Emanuele;

che il presente provvedimento, in quanto preordinato alla tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica e fondato su valutazioni tecnico-discrezionali ricondotte alla disciplina di settore, non richiede comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della L. 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atto a contenuto generale, e che le sue motivazioni risultano espresse nei termini di cui all'art. 3 della medesima legge;

VISTI

il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, gli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 157, 158 e 159;

il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, le disposizioni in materia di segnaletica verticale (figura II 74 — Divieto di sosta) e di pannelli integrativi (modello II 6/h «zona rimozione», modello II 4 «orario 0–24», modello II 3/a «inizio»), nonché le norme di posa e visibilità di cui agli artt. 77 e seguenti;

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) e, in particolare, gli artt. 50, 54 e 107;

la L. 7 agosto 1990, n. 241, in particolare gli artt. 1, 3 e 21-bis;

il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio), per quanto concerne la tutela del contesto storico-monumentale interessato;

il Decreto Sindacale n. 26 del 23/04/2026, con il quale è stato confermato in capo allo scrivente l'incarico di Responsabile del Servizio n. 7 — Polizia Locale, con attribuzione delle funzioni dirigenziali ex art. 107 T.U.E.L., per il periodo 01/05/2026 — 30/09/2026;

valutata la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi del combinato disposto dell'art. 107, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 7, comma 1, del D.Lgs. n. 285/1992, trattandosi di provvedimento di natura gestionale ed esecutiva attuativo degli indirizzi di programmazione comunale in materia di mobilità e sicurezza urbana;

ORDINA

per le motivazioni esposte in premessa, che si intendono qui integralmente richiamate, l'istituzione permanente del DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE COATTA, valido nell'arco delle ventiquattro ore (0–24), su AMBO I LATI della carreggiata, in Piazza Roma del centro storico di Minturno capoluogo, nel tratto compreso fra il civico n. 27 e l'intersezione con Corso Vittorio Emanuele.

DISPONE

1) che l'efficacia del presente provvedimento decorra dalla data di materiale apposizione, da parte del competente Servizio comunale, della prescritta segnaletica stradale verticale, conforme alle disposizioni del D.P.R. n. 495/1992, costituita dal segnale di «divieto di sosta» di cui alla fig. II 74, integrato con pannello «zona rimozione» (mod. II 6/h), pannello «0–24» (mod. II 4) e pannelli di inizio/continuità del divieto (modd. II 3/a e II 3/b) ove necessari per delimitare correttamente l'estensione del tratto;

2) che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line del Comune di Minturno per quindici giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione «Amministrazione Trasparente — Provvedimenti», e sia comunicata, per quanto di rispettiva competenza, ai destinatari di cui al successivo dispositivo;

AVVERTE

che a carico degli inottemperanti troveranno applicazione le sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie previste dall'art. 158 del D.Lgs. n. 285/1992, oltre alla rimozione forzata del veicolo ai sensi e per gli effetti dell'art. 159 del medesimo decreto, con spese e oneri a carico dei trasgressori;

che, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. n. 285/1992, contro il presente provvedimento, in relazione alla natura della segnaletica apposta, è ammesso ricorso, entro sessanta giorni dalla pubblicazione e/o apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, secondo le procedure stabilite dall'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992;

che, in alternativa, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio entro sessanta giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni, dalla data di pubblicazione del presente atto;

DEMANDA

al personale del Corpo di Polizia Locale del Comune di Minturno, nonché agli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 285/1992, la vigilanza sulla puntuale osservanza del presente provvedimento.

 

  Il Responsabile del Servizio
  VALERIO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426

Ultimo aggiornamento: 18/05/2026, 18:57

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?2/2

Inserire massimo 200 caratteri