ISTITUZIONE DELL’OBBLIGO DI ARRESTO E DARE PRECEDENZA (SEGNALE “STOP” – FIG. II.36) IN N. 8 INTERSEZIONI DEL TERRITORIO COMUNALE – ORDINANZA PERMANENTE EX ARTT. 5, 6 E 7 DEL D.LGS. 285/1992
Dettagli della notizia
Ordinanza n. 293 del 7 agosto 2026
07 Agosto 2026
Descrizione
PREMESSO CHE il Comando di Polizia Locale, nell'ambito dell'attività istituzionale di vigilanza sulla circolazione stradale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 285/1992, ha condotto nel corso della primavera 2026 una ricognizione dello stato della segnaletica stradale verticale sul territorio comunale, in vista dell'incremento dei flussi veicolari e pedonali connesso alla stagione balneare;
CHE all'esito di tale ricognizione, corredata da rilievi fotografici e da sopralluoghi eseguiti dal personale del Corpo, sono state individuate le situazioni di criticità per la sicurezza della circolazione meglio descritte nel prosieguo;
CHE con nota trasmessa a mezzo posta elettronica in data 09/06/2026 il Comando ha conseguentemente ordinato alla ditta affidataria la fornitura e la posa in opera della segnaletica verticale occorrente, giusto preventivo della ditta CAR S.r.l., con sede in Sperlonga (LT) alla Via Fiorelle n. 158, P.IVA 02745300596, del 11/06/2026, nell'ambito dell'affidamento di cui al CIG BB5AD8611E;
RILEVATO CHE in corrispondenza delle intersezioni stradali di seguito elencate le condizioni di visibilità reciproca tra i conducenti provenienti dai rami confluenti risultano insufficienti, in ragione della presenza di fabbricati e muri di recinzione posti in fregio alla carreggiata, di vegetazione di alto fusto, di veicoli in sosta lungo i margini della sede stradale e di geometrie di innesto ad angolo prossimo a quello retto, tali da non consentire ai conducenti che si immettono di percepire tempestivamente i veicoli percorrenti la strada principale;
CHE lungo il Lungomare Nazario Sauro, arteria caratterizzata da elevati flussi veicolari e pedonali, in particolare nel periodo estivo, si innestano numerose traverse a carreggiata ridotta, con innesti ravvicinati e ricorrenti manovre di svolta, con conseguente elevata probabilità di conflitto tra le correnti di traffico;
CHE in Piazza San Leonardo, in frazione Tufo, la conformazione dell'invaso, il ridotto raggio di visuale libera e l'assetto dei fabbricati prospicienti determinano analoghe condizioni di criticità in corrispondenza degli innesti di Corso del Popolo e di Via Emanuele Filiberto;
CHE l'innesto di Piazza Immacolata su Via Appia interessa un'arteria di scorrimento ad elevata intensità di traffico, sulla quale l'immissione dei veicoli deve necessariamente avvenire previa fermata;
CONSIDERATO CHE in tali contesti l'applicazione della sola regola generale della precedenza a destra di cui all'art. 145, comma 2, del D.Lgs. 285/1992, ovvero del segnale di semplice "dare precedenza", non risulta idonea a garantire adeguati livelli di sicurezza, occorrendo imporre ai conducenti l'obbligo di arresto al limite della carreggiata della strada da impegnare;
RICHIAMATO l'art. 106 del D.P.R. 495/1992, il quale prevede che il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA (fig. II.36) sia impiegato quando, per le particolari condizioni locali di visibilità o per la rilevanza della strada da impegnare, si renda necessario prescrivere l'arresto del veicolo;
DATO ATTO CHE la segnaletica verticale di cui al presente provvedimento è stata materialmente installata in opera dalla ditta affidataria, in conformità alle prescrizioni degli artt. 38, 39 e 40 del D.Lgs. 285/1992, del Titolo II del D.P.R. 495/1992 e del Disciplinare tecnico approvato con D.M. 31/03/1995, e che dalla data della relativa posa in opera sono decorse oltre 48 (quarantotto) ore;
CHE risulta pertanto integralmente assicurata, in favore degli utenti della strada, la preventiva e piena conoscibilità delle prescrizioni imposte, secondo il principio per cui i provvedimenti di regolazione della circolazione sono resi noti al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, comma 3, e art. 6, comma 4, del D.Lgs. 285/1992);
RITENUTO necessario, per le suesposte ragioni, formalizzare con il presente atto la disciplina della circolazione già resa nota mediante la segnaletica installata, così assicurandone il pieno e legittimo presidio sanzionatorio;
VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, gli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 21, 37, 38, 39, 40, 41 e 45;
VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, gli artt. 74, 77 e ss. in materia di segnaletica verticale;
VISTO il Disciplinare tecnico sulle modalità di posa in opera della segnaletica stradale approvato con D.M. 31 marzo 1995;
VISTA la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e sui criteri di installazione e manutenzione;
VISTI gli artt. 145 e 146 del D.Lgs. 285/1992 in materia di precedenza e di osservanza della segnaletica stradale;
VISTO l'art. 106 del D.P.R. 495/1992, relativo ai segnali di precedenza ed alle fig. II.36 e II.37;
VISTO l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 285/1992, il quale attribuisce ai Comuni, nei centri abitati, il potere di adottare con ordinanza i provvedimenti di disciplina della circolazione, e l'art. 6, comma 4, lett. b), del medesimo decreto, che consente di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente per ciascuna strada o tratto di essa;
DATO ATTO che le strade interessate dal presente provvedimento ricadono all'interno del centro abitato del Comune di Minturno, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, e che il Comune conta popolazione residente superiore a diecimila abitanti;
VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza dirigenziale all'adozione degli atti di gestione;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7 marzo 1986, n. 65;
VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 23/04/2026, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio n. 7 – Corpo di Polizia Locale;
VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;
DATO ATTO dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e del vigente Codice di comportamento;
O R D I N A
Art. 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, è istituito in via permanente l'OBBLIGO DI ARRESTO E DARE PRECEDENZA ("STOP"), con obbligo per i conducenti di arrestare il veicolo al limite della carreggiata della strada da impegnare e di dare la precedenza ai veicoli percorrenti quest'ultima, in corrispondenza delle seguenti intersezioni, sul ramo secondario di immissione ove è collocata la relativa segnaletica:
1) Piazza San Leonardo, in corrispondenza dell'intersezione con Corso del Popolo – frazione Tufo;
2) Piazza San Leonardo, in corrispondenza dell'intersezione con Via Emanuele Filiberto – frazione Tufo;
3) Via delle Ville Romane, in corrispondenza dell'intersezione con il Lungomare Nazario Sauro – frazione Scauri;
4) Via De Curtis, in corrispondenza dell'intersezione con il Lungomare Nazario Sauro – frazione Scauri;
5) Via G. Treglia, in corrispondenza dell'intersezione con il Lungomare Nazario Sauro – frazione Scauri;
6) Via Sant'Albina, in corrispondenza dell'intersezione con il Lungomare Nazario Sauro – frazione Scauri;
7) Via Suor Ledochowska, in corrispondenza dell'intersezione con il Lungomare Nazario Sauro – frazione Scauri;
8) Piazza Immacolata, in corrispondenza dell'intersezione con Via Appia – frazione Scauri.
Art. 2 – L'obbligo di cui all'art. 1 è permanente ed opera per l'intero arco delle 24 ore, in tutti i giorni dell'anno, feriali e festivi, nei confronti di tutte le categorie di veicoli, fatte salve le deroghe espressamente previste dal Codice della Strada in favore dei veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e soccorso in servizio di emergenza.
Art. 3 – La prescrizione di cui all'art. 1 è resa nota mediante il segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA di cui alla fig. II.36 dell'art. 106 del D.P.R. 495/1992, di forma ottagonale, dimensione cm 90, in lamiera di ferro con pellicola rifrangente di classe 2, installato su palo di sostegno del diametro di mm 60, secondo le prescrizioni del D.M. 31/03/1995.
Art. 4 – Le violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi degli artt. 145 e 146 del D.Lgs. 285/1992, con applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie ivi previste, ivi compresa la decurtazione dei punti dalla patente di guida di cui all'art. 126-bis del medesimo decreto.
Art. 5 – La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha efficacia permanente sino a diverso e successivo provvedimento, essendo la prescritta segnaletica verticale già installata in opera da oltre 48 ore e, quindi, pienamente conoscibile da parte degli utenti della strada.
Art. 6 – Sono revocate e/o modificate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente provvedimento, limitatamente ai tratti ed alle intersezioni di cui all'art. 1.
D I S P O N E
La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Minturno e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, nonché la trasmissione dello stesso:
– a tutto il personale del Corpo di Polizia Locale, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;
– al Commissariato di P.S. di Formia;
– alla Stazione Carabinieri di Minturno ed alla Stazione Carabinieri di Scauri;
– al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Formia;
– all'A.R.E.S. 118 – Postazione territoriale;
Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.
A V V E R T E
Che avverso il presente provvedimento è ammesso:
– ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992, in relazione alla collocazione ed alla apposizione della segnaletica;
– ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 104/2010;
– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.
Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio n. 7.
| Il Responsabile del Servizio |
| VALERIO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426 |