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ISTITUZIONE DI ATTRAVERSAMENTO PEDONALE IN VIA GUGLIELMO MARCONI, IN CORRISPONDENZA DEI CIVICI 55 E 57 – ORDINANZA PERMANENTE EX ARTT. 5, 6, 7 E 40 DEL D.LGS. 285/1992

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Ordinanza n. 296 del 7 agosto 2026

Data:

07 Agosto 2026

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Descrizione

PREMESSO CHE il Comando di Polizia Locale, nell'ambito dell'attività istituzionale di vigilanza sulla circolazione stradale di cui all'art. 11 del D.Lgs. 285/1992, ha condotto una specifica istruttoria in ordine alla sicurezza dei percorsi pedonali lungo Via Guglielmo Marconi, corredata da sopralluoghi e rilievi fotografici eseguiti dal personale del Corpo;

RILEVATO CHE Via Guglielmo Marconi è strada urbana locale a servizio prevalentemente residenziale, dotata di stalli di sosta delimitati su entrambi i lati della carreggiata, sui quali insiste un elevato ricambio di veicoli, anche in ragione della vocazione turistica dell'ambito territoriale nel periodo estivo;

CHE sul lato ove sono ubicati i numeri civici 55 e 57 insistono gli ingressi pedonali di fabbricati residenziali plurifamiliari, dai quali si genera un flusso pedonale costante e ricorrente in ogni fascia oraria;

CHE sul lato opposto della carreggiata, pur in assenza di numerazione civica – trattandosi di muro di recinzione con accesso carrabile – è presente una banchina pavimentata utilizzata quale percorso pedonale, sulla quale prospettano gli stalli di sosta ivi delimitati;

CONSIDERATO CHE la funzione propria dell'attraversamento pedonale, ai sensi degli artt. 3, comma 1, n. 3, e 40 del D.Lgs. 285/1992, non è quella di collegare due numerazioni civiche contrapposte, bensì quella di individuare il punto della carreggiata in cui è consentito e tutelato il passaggio trasversale dei pedoni, canalizzando in una sezione definita e riconoscibile un flusso pedonale che altrimenti si distribuirebbe in modo diffuso e imprevedibile lungo l'intero sviluppo della strada;

CHE nel caso di specie la domanda di attraversamento è oggettivamente accertata e discende da una duplice esigenza: da un lato l'accesso dei pedoni ai fabbricati contrassegnati dai civici 55 e 57; dall'altro il raggiungimento, da parte dei conducenti che lasciano il veicolo negli stalli di sosta delimitati sul lato opposto, dei medesimi fabbricati e della restante viabilità pedonale;

CHE la presenza di veicoli in sosta su entrambi i lati della carreggiata comprime la visuale reciproca tra pedoni e conducenti, rendendo particolarmente insidioso l'attraversamento in punti non segnalati, mentre l'individuazione di un attraversamento evidenziato assolve alla duplice funzione di rendere prevedibile al conducente il punto di transito dei pedoni e di attribuire a questi ultimi la precedenza di cui all'art. 191 del D.Lgs. 285/1992;

RILEVATO ALTRESÌ CHE in adiacenza al punto individuato è presente un punto luce della pubblica illuminazione, idoneo a garantire la percezione dell'attraversamento anche nelle ore notturne, in conformità ai criteri di visibilità richiamati dalla Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000;

CHE l'attraversamento risulta raccordato, su entrambi i lati, con le banchine pavimentate a quota marciapiede, nel rispetto dei principi di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche di cui al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503;

DATO ATTO CHE la segnaletica orizzontale di attraversamento pedonale è stata materialmente realizzata sulla carreggiata mediante zebratura con strisce bianche parallele all'asse della strada, di larghezza non inferiore a quella prescritta per le strade urbane locali, in conformità all'art. 40 del D.Lgs. 285/1992 ed all'art. 145 del D.P.R. 495/1992, e che dalla data della relativa esecuzione sono decorse oltre 48 (quarantotto) ore;

CHE risulta pertanto integralmente assicurata, in favore degli utenti della strada, la preventiva e piena conoscibilità della prescrizione, secondo il principio per cui i provvedimenti di regolazione della circolazione sono resi noti al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5, comma 3, e art. 6, comma 4, del D.Lgs. 285/1992);

RITENUTO necessario, per le suesposte ragioni, formalizzare con il presente atto l'istituzione dell'attraversamento pedonale già evidenziato sulla carreggiata, così assicurandone il pieno e legittimo presidio sanzionatorio, anche in relazione ai divieti di sosta e di fermata che ne discendono ex lege;

RITENUTO ALTRESÌ che il provvedimento risulti proporzionato e non eccedente rispetto al fine perseguito, non comportando alcuna limitazione della circolazione veicolare né soppressione di stalli di sosta ulteriore rispetto a quella imposta dalla legge;

VISTO il D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.ii. (Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, gli artt. 1, 3, 5, 6, 7, 21, 37, 38, 39, 40, 41 e 45;

VISTO il D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada) e, in particolare, gli artt. 74, 77 e ss. in materia di segnaletica verticale;

VISTO il Disciplinare tecnico sulle modalità di posa in opera della segnaletica stradale approvato con D.M. 31 marzo 1995;

VISTA la Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e sui criteri di installazione e manutenzione;

VISTI gli artt. 3, comma 1, n. 3, 40, 158, 190 e 191 del D.Lgs. 285/1992, in materia di attraversamenti pedonali, segnaletica orizzontale, divieto di sosta e comportamento dei conducenti e dei pedoni;

VISTO l'art. 145 del D.P.R. 495/1992, che disciplina le caratteristiche geometriche e dimensionali degli attraversamenti pedonali;

VISTO l'art. 135 del D.P.R. 495/1992, relativo al segnale di indicazione "attraversamento pedonale" di cui alla fig. II.303;

VISTO il D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici, ed in particolare l'art. 6 in materia di attraversamenti pedonali;

VISTO l'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 285/1992;

VISTO l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 285/1992, il quale attribuisce ai Comuni, nei centri abitati, il potere di adottare con ordinanza i provvedimenti di disciplina della circolazione, e l'art. 6, comma 4, lett. b), del medesimo decreto, che consente di stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere permanente per ciascuna strada o tratto di essa;

DATO ATTO che le strade interessate dal presente provvedimento ricadono all'interno del centro abitato del Comune di Minturno, come delimitato ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 285/1992, e che il Comune conta popolazione residente superiore a diecimila abitanti;

VISTI gli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, in ordine alla competenza dirigenziale all'adozione degli atti di gestione;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge 7 marzo 1986, n. 65;

VISTO il Decreto Sindacale n. 26 del 23/04/2026, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico di Responsabile del Servizio n. 7 – Corpo di Polizia Locale;

VISTO lo Statuto comunale ed il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

DATO ATTO dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990 e del vigente Codice di comportamento;

 

O R D I N A

Art. 1 – Per le motivazioni esposte in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, è istituito in via permanente un ATTRAVERSAMENTO PEDONALE in Via Guglielmo Marconi, Comune di Minturno, in corrispondenza dei fabbricati contrassegnati dai numeri civici 55 e 57, trasversalmente alla carreggiata, per l'esatta ubicazione e ampiezza individuate dalla segnaletica orizzontale già realizzata.

Art. 2 – L'attraversamento pedonale di cui all'art. 1 è evidenziato sulla carreggiata mediante zebratura con strisce bianche parallele all'asse della strada, conformemente all'art. 40 del D.Lgs. 285/1992 ed all'art. 145 del D.P.R. 495/1992, ed è integrato, ove non già presente, dal segnale verticale di indicazione "attraversamento pedonale" di cui alla fig. II.303 dell'art. 135 del D.P.R. 495/1992, da collocarsi su entrambi i lati della carreggiata.

Art. 3 – I conducenti dei veicoli sono tenuti ad osservare, in corrispondenza dell'attraversamento istituito, le prescrizioni di cui all'art. 191 del D.Lgs. 285/1992, dando la precedenza ai pedoni che vi transitano o che ne manifestino l'intenzione di transito, nonché il divieto di sorpasso di cui all'art. 148 del medesimo decreto.

Art. 4 – In corrispondenza ed in prossimità dell'attraversamento pedonale operano di diritto i divieti di fermata e di sosta previsti dagli artt. 157 e 158 del D.Lgs. 285/1992; il Servizio Tecnico – Manutenzioni è incaricato di verificare che la delimitazione degli stalli di sosta adiacenti risulti adeguatamente arretrata rispetto all'attraversamento, in modo da garantire la reciproca visibilità tra pedoni e conducenti, provvedendo, ove occorra, alla conseguente rettifica della segnaletica orizzontale.

Art. 5 – Il Servizio Tecnico – Manutenzioni è altresì incaricato di assicurare la costante efficienza del punto luce esistente in adiacenza all'attraversamento, ai fini della visibilità notturna dello stesso, nonché la periodica manutenzione e il ripasso della segnaletica orizzontale.

Art. 6 – Le violazioni alle prescrizioni della presente ordinanza sono sanzionate ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. 285/1992 richiamate ai precedenti articoli, con applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie ivi previste, ivi compresa la decurtazione dei punti dalla patente di guida di cui all'art. 126-bis del medesimo decreto.

Art. 7 – La presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed ha efficacia permanente sino a diverso e successivo provvedimento, essendo la prescritta segnaletica orizzontale già realizzata da oltre 48 ore e, quindi, pienamente conoscibile da parte degli utenti della strada.

Art. 8 – Sono revocate e/o modificate tutte le precedenti disposizioni in contrasto con il presente provvedimento, limitatamente al tratto di cui all'art. 1.

 

D I S P O N E

 La pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune di Minturno e nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, nonché la trasmissione dello stesso:

– a tutto il personale del Corpo di Polizia Locale, per la vigilanza sull'osservanza del presente provvedimento;

– al Commissariato di P.S. di Formia;

– alla Stazione Carabinieri di Minturno ed alla Stazione Carabinieri di Scauri;

– al Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Formia;

– all'A.R.E.S. 118 – Postazione territoriale;

– alla società concessionaria della gestione della sosta a pagamento, per quanto di competenza.

Gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 285/1992 sono incaricati della vigilanza sull'esatta osservanza della presente ordinanza.

 

A V V E R T E

 Che avverso il presente provvedimento è ammesso:

– ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992, con le modalità di cui all'art. 74 del D.P.R. 495/1992, in relazione alla collocazione ed alla apposizione della segnaletica;

– ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – Sezione staccata di Latina entro 60 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 104/2010;

– ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

 Ai sensi dell'art. 5 della L. 241/1990, il Responsabile del procedimento è il sottoscritto Responsabile del Servizio n. 7.

Il Responsabile del Servizio
VALERIO ALESSANDRO / Namirial S.p.A./02046570426

Ultimo aggiornamento: 07/08/2026, 10:56

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