OGGETTO: Revoca ordinanza n. 9 del 30/01/2026 - Non potabilità dell’acqua erogata dalle sorgenti Capodacqua e Mazzoccolo per il Comune di Minturno.
I L S I N D A C O
Vista la propria ordinanza n.9 del 30/01/2026 con la quale si vietava l’utilizzo dell’acqua, erogata dalla Società ACQUALATINA S.p.A., proveniente dalle sorgenti di Capodacqua e Mazzoccolo in quanto non utilizzabile per usi contemplati dall’art.2 comma 1 del D.lgs. 31/2001;
Vista la nota del gestore idrico ACQUALATINA S.p.A. assunta al protocollo dell’Ente in data 03/02/2026 al n. 4609 con la quale comunica che, i valori analitici, riscontrati in data 02/02/2026 risultano essere rientrati nei limiti accettabile di torbidità ovvero 2,0(NTU);
Visto il protocollo operativo. con il quale, il tavolo tecnico, riunitosi in data 21.01.2020. individuava in (2,0 NTU) il valore massimo accettabile di torbidità;
Accertato che al momento sussistono le condizioni per la revoca della precedente ordinanza di NON potabilità;
Ritenuto pertanto di dover procedere alla revoca della propria ordinanza essendo cessate le motivazioni della loro adozione;
VISTO l’art. 54 comma 2° T.U.O.E.L. Del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
VISTO il vigente Statuto Comunale;
ORDINA
La revoca della propria ordinanza n. 9 del 30/01/2026 essendo cessate le motivazioni della loro adozione in quanto la Società ACQUALATINA S.p.A. ha comunicato il rientro dei limiti accettabile di torbidità previsti dal D.lgs. 31/2001.
DISPONE
1.che il presente provvedimento, venga trasmesso, alla Polizia Locale, all’Azienda AUSL di Latina e alla Società Acqualatina S.p.A.
2.che di tale provvedimento sia data la massima pubblicità e diffusione mediatica;
3.la pubblicazione della presente ordinanza all’Albo Pretorio on-line e in Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. 33/2013 e s.m.i.:
AVVERTE
Che avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tar Lazio, entro 60 giorni., ai sensi del Decreto Legislativo n. 104/2010, o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n.1199/1971.
IL SINDACO
Dr. Gerardo STEFANELLI